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Risolvere il rapporto di lavoro

Le dimissioni

A partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche, tramite una semplice procedura online accessibile dal sito Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tale previsione di Legge contenuta nel Decreto Legislativo 151 del 14 settembre 2015 intende contrastare il diffuso fenomeno delle cosiddette ‘dimissioni in bianco’ del Lavoratore e della Lavoratrice.

Il Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015, in attuazione del D.Lgs 151/2015, definisce le modalità per le dimissioni e per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la loro revoca, gli standard, le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

Continuano a valere le dimissioni cartacee e restano fuori dal campo di applicazione della norma:

  • il lavoro domestico;
  • i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni;
  • i casi di risoluzione a seguito di conciliazione stragiudiziale avvenuta nelle Sedi protette (ex Art.2113, 4°Comma, c.c.);
  • i rapporti di lavoro marittimo;
  • la richiesta di dimissioni presentate dalla Lavoratrice o dal Lavoratore durante i primi tre anni di vita del  bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento;

Le dimissioni relative a quest’ultimo punto devono essere convalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per Territorio. A detta convalida e’ condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

Anche le dimissioni presentate dalla Lavoratrice (e non dal Lavoratore) entro l’anno dalla data di pubblicazione delle nozze devono essere convalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero ai fini della loro efficacia, pur rientrando tale fattispecie nell’obbligo di dimissioni telematiche.

La Circolare del Ministero del Lavoro n°12 del 4 marzo 2016 esclude dalla procedura delle dimissioni telematiche anche il recesso durante il periodo di prova

E’ possibile procedere personalmente oppure tramite gli Uffici Vertenze della Cisl

Per procedere senza l’assistenza dei soggetti abilitati è necessario munirsi di SPID.

Una volta confermati i dati inseriti, il modello potrà essere salvato in formato Pdf e sarà inviato automaticamente al datore di lavoro dall’ indirizzo di sistema dimissionivolontarie@pec.lavoro.gov.it – e all’ITL competente.

È possibile annullare la procedura. Il modello salvato sarà associato a un codice identificativo . Tale codice sarà richiesto qualora si decidesse di revocare le dimissioni già inoltrate, entro 7 giorni dalla comunicazione.

Quando devo presentare le dimissioni?

Bisogna prestare attenzione al momento in cui vengono rassegnate le dimissioni; molti Contratti regolamentano tale tempistica fissando la decorrenza del periodo di preavviso; alcuni Contratti ad esempio prevedono che il preavviso decorra dal primo o dal quindicesimo giorno del mese; La consegna delle dimissioni oltre il termine fissato fa scattare la decorrenza del preavviso dall’inizio del periodo successivo.

Dimissioni per giusta causa

Qualora per fatti gravissimi avvenuti a danno del Dipendente non sia più possibile proseguire il rapporto di lavoro e, più comunemente, la mancata retribuzione per almeno due mensilità, la Lavoratrice od il Lavoratore può rassegnare le Dimissioni per giusta causa: in questo caso il lavoratore ha diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso; oltre che, se dimostrata la giusta causa delle Dimissioni, ai trattamenti di Naspi (da verificare i requisiti soggettivi)

Il caso delle dimissioni per GIUSTA CAUSA rappresenta un motivo di risoluzione del rapporto di lavoro grave e piuttosto complesso da gestire; in particolare al recesso per giusta causa dovuto al mancato pagamento delle mensilità deve accompagnarsi l’atto di messa in mora e di avvio della Vertenza per il loro recupero; suggeriamo pertanto di rivolgersi agli Uffici Vertenze della CISL per avere il necessario supporto.

Il preavviso

Il lavoratore che intende risolvere il proprio rapporto di lavoro tramite le proprie dimissioni volontarie deve sapere che è tenuto a comunicarlo tempo prima al Datore di lavoro, si parla infatti di obbligo di preavviso.

Se tale periodo di preavviso previsto dai vari Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, non è rispettato, il Lavoratore sarà tenuto a corrispondere al Datore di lavoro, che la tratterrà dalle competenze finali, un’indennità di mancato preavviso.

La durata prevista del periodo di preavviso è normalmente espressa in giorni di calendario; durante tale periodo, salvo accordi diversi e sottoscritti dal Datore di lavoro, non è previsto il godimento di ferie e le assenze per malattia o infortunio costituiscono altrettanti giorni di preavviso mancato.

Vi sono alcuni casi in cui questo obbligo non sussiste; questi casi sono:

  • Recesso durante il periodo di prova;
  • Risoluzione del rapporto allo scadere del contratto a tempo determinato;
  • Risoluzione consensuale (cioè entrambe le parti concordano di interrompere il rapporto di lavoro);

Per il recesso anticipato di un Contratto a Termine è bene ricordare che, seppur la maggior parte dei Contratti Collettivi non preveda un preavviso, la Lavoratrice od il Lavoratore con il Datore sono contrattualmente obbligati fino alla scadenza del Contratto stesso e la Lavoratrice od il Lavoratore dimissionario possono incorrere in richieste di risarcimento del danno da parte del Datore.

Nei casi in cui opera, in base alla Legge, il divieto di licenziamento, il Genitore dimissionario ha diritto al pagamento dell’ indennità di mancato preavviso pagata dal Datore se non trova subito altra occupazione e, se in possesso dei requisiti soggettivi, il diritto alla Naspi; tali casi sono:

  • Dimissioni presentate dalla Lavoratrice dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno del Bambino;
  • Dimissioni presentate dal Lavoratore Padre, fino al compimento di un anno del Bambino, che abbia usufruito del Congedo di Paternità;
  • Dimissioni presentate dai Genitori adottivi o affidatari fino all’anno dall’ingresso del Minore nel Nucleo familiare;

Tabelle dei preavvisi

Le tabelle qui di seguito riportate, suddivise per Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), si riferiscono al periodo di preavviso che il lavoratore è tenuto ad osservare dal momento in cui rende nota al datore di lavoro la volontà di dimettersi. Tali termini valgono altresì per il datore di lavoro con riguardo all’ipotesi di licenziamento.