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Mobbing

Questo Termine (dall’inglese to mob: «assalire, malmenare e aggredire») in Diritto del lavoro, indica una pratica vessatoria e persecutoria, spesso sconfinante in terrore psicologico, perpetrata dal datore di lavoro o dai colleghi nei confronti di un lavoratore al fine di emarginarlo o costringerlo a uscire dall’ambito lavorativo.

In Italia ancora il Mobbing non è normato; nell’ordinamento vigente, il fenomeno può essere inquadrato nella disposizione dell’art. 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di tutelare non solo l’integrità fisica, ma anche la «personalità morale» del dipendente.

Dalle pratiche di mobbing può derivare un danno biologico, morale ed esistenziale a carico del Lavoratore.

Discriminazioni

E’ illegale discriminare le Lavoratrici ed i Lavoratori sulla base del loro:

  • Genere
  • Origine etnica e razziale
  • Religione e convinzioni religiose
  • Disabilità
  • Orientamento sessuale
  • Età

Le discriminazioni sul luogo di lavoro si riconoscono in Dirette, che avvengono quando il lavoratore subisce un trattamento differenziato sul luogo di lavoro, da parte di colleghi e superiori, in ragione delle categorie di cui sopra, od Indirette, quando un comportamento apparentemente neutro pone alcuni dipendenti in una situazione particolarmente svantaggiosa rispetto ad altre persone, sempre in ragione delle caratteristiche personali del singolo dipendente.

Sono previste dalle Norme Comunitarie europee e Nazionali ampie tutele, in particolare per le discriminazioni legate al Genere, purtroppo troppo diffuse.

 

Gli Uffici Vertenze della Cisl sono qualificati per accogliere, valutare ed affrontare, anche con l’ausilio di Legali giuslavoristi, queste gravissime violazioni dei Diritti fondamentali delle Lavoratrici e dei Lavoratori.