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Dimissioni – CCNL Terziario della distribuzione e dei servizi

Terziario della distribuzione e dei servizi

Durata preavviso

Aggiornata al gennaio 2020

Licenziamento

Fino a 5 anni di servizio compiuti:

Quadri, 1° livello – 60 giorni di calendario

2°, 3° livello – 30 giorni di calendario

4°, 5° livello – 20 giorni di calendario

6°, 7° livello – 15 giorni di calendario

Operatori di vendita – 30 giorni di calendario

Oltre 5 e fino a 10 anni di servizio compiuti

Quadri, 1° livello – 90 giorni di calendario

2°, 3° livello – 45 giorni di calendario

4°, 5° livello – 30 giorni di calendario

6°, 7° livello – 20 giorni di calendario

Operatori di vendita – 45 giorni di calendario

Oltre 10 anni di servizio compiuti:

Quadri, 1° livello – 120 giorni di calendario

2°, 3° livello – 60 giorni di calendario

4°, 5° livello – 45 giorni di calendario

6°, 7° livello – 20 giorni di calendario

Operatori di vendita – 60 giorni di calendario

Dimissioni

Fino a 5 anni di servizio compiuti:

Quadri, 1° livello – 45 giorni di calendario

2°, 3° livello – 20 giorni di calendario

4°, 5° livello – 15 giorni di calendario

6°, 7° livello – 10 giorni di calendario

Operatori di vendita – 30 giorni di calendario

Oltre 5 e fino a 10 anni di servizio compiuti

Quadri, 1° livello – 60 giorni di calendario

2°, 3° livello – 30 giorni di calendario

4°, 5° livello – 20 giorni di calendario

6°, 7° livello – 15 giorni di calendario

Operatori di vendita – 45 giorni di calendario

Oltre 10 anni di servizio compiuti:

Quadri, 1° livello – 90 giorni di calendario

2°, 3° livello – 45 giorni di calendario

4°, 5° livello – 30 giorni di calendario

6°, 7° livello – 15 giorni di calendario

Operatori di vendita – 60 giorni di calendario

Dimissioni – Permessi – Indennità

Aggiornata al gennaio 2020

Termini di disdetta: decorrono dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.

Forma delle dimissioni: le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei seguenti termini di preavviso a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno del mese.

Indennità sostitutiva: spetta in caso di sospensione dal rapporto comprensiva di 13esima e 14esima.