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Dimissioni – CCNL Studi professionali

Studi professionali

Durata preavviso

Aggiornata al gennaio 2020

Licenziamento

Fino a 5 anni di anzianità:

Quadri, 1° livello – 90 giorni di calendario

2° livello – 60 giorni di calendario

3° Sup., 3° livello – 30 giorni di calendario

4° Sup., 4° livello – 20 giorni di calendario

5° livello – 15 giorni di calendario

Oltre 5 anni di anzianità:

Quadri, 1° livello – 120 giorni di calendario

2° livello – 90 giorni di calendario 3° Sup.,

3° livello – 40 giorni di calendario

4° Sup., 4° livello – 30 giorni di calendario

5° livello – 20 giorni di calendario

Oltre 10 anni di anzianità:

Quadri, 1° livello – 150 giorni di calendario

2° livello – 120 giorni di calendario

3° Sup., 3° livello – 50 giorni di calendario

4° Sup., 4° livello – 40 giorni di calendario

5° livello – 25 giorni di calendario

Dimissioni

Fino a 5 anni di anzianità:

Quadri, 1° livello – 75 giorni di calendario

2° livello – 60 giorni di calendario

3° Sup., 3° livello – 28 giorni di calendario

4° Sup., 4° livello – 15 giorni di calendario

5° livello – 10 giorni di calendario

Oltre 5 anni di anzianità:

Quadri, 1° livello – 105 giorni di calendario

2° livello – 90 giorni di calendario

3° Sup., 3° livello – 35 giorni di calendario

4° Sup., 4° livello – 25 giorni di calendario

5° livello – 15 giorni di calendario

Oltre 10 anni di anzianità:

Quadri, 1° livello – 135 giorni di calendario

2° livello – 120 giorni di calendario

3° Sup., 3° livello – 42 giorni di calendario

4° Sup., 4° livello – 30 giorni di calendario

5° livello – 25 giorni di calendario

Dimissioni – Permessi – Indennità

Aggiornata al gennaio 2020

Termini di disdetta (impiegati): decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Forma delle dimissioni (impiegati e operai): per iscritto, decorrono dal giorno del ricevimento da parte dell’azienda.

Facoltà di interruzione preavviso (impiegati): è in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma art.49 (CCNL), di troncare il rapporto, sia all’inizio o sia nel corso del preavviso senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Indennità sostitutiva (impiegati e operai): spetta in caso di sospensione dal rapporto.

Permessi durante il preavviso (impiegati e operai): spettano permessi la cui retribuzione, durata e quantità è stabilita dall’impresa alla luce delle esigenze aziendali.

Termini di disdetta (operai): possono aver luogo in qualunque giorno della settimana.