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Dimissioni – CCNL Grafici / Editoriali

Grafici / Editoriali (imprese industriali)

Durata preavviso

Aggiornata al marzo 2022

Impiegati – con meno di 5 anni di servizio:

Gruppo A (livelli 1 e 2 editori)– 2 mesi e 15 giorni

Gruppo B (livelli 3, 4 e 5 editori) – 1 mese e 15 giorni

Gruppi C e D (livelli 6 e 7 editori) – 1 mese

Impiegati – oltre i 5 e inferiori a 10 anni di servizio:

Gruppo A (livelli 1 e 2 editori)– 3 mesi e 15 giorni

Gruppo B (livelli 3, 4 e 5 editori) – 2 mesi

Gruppo C (livelli 6 e 7 editori) – 1 mese e 15 giorni

Impiegati – Oltre 10 anni di servizio:

Gruppo A (livelli 1 e 2 editori)– 4 mesi e 15 giorni

Gruppo B (livelli 3, 4 e 5 editori) – 2 mesi e 15 giorni

Gruppo C (livelli 6 e 7 editori) – 2 mesi

 

Operai – Fino a 10 anni di anzianità:

– 2 settimane

Operai – Oltre 10 anni di anzianità:

– 3 settimane

Dimissioni – Permessi – Indennità

Aggiornata al marzo 2022

Termini di disdetta (impiegati): decorrono dal 1° o dal 15° giorno di ciascun mese.

Termini di disdetta (operai): devono essere date l’ultimo giorno della settimana lavorativa ed avere decorrenza dal primo giorno della successiva.

Interruzione del preavviso (impiegati): è  facoltà della parte che riceve la disdetta troncare il rapporto, sia all’inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Permessi durante il preavviso (impiegati): saranno concessi permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell’azienda.

Esonero dal preavviso (operai): l’azienda può anche esonerare l’operaio dalla prestazione del lavoro corrispondendo la retribuzione delle ore lavorative mancanti al compimento del preavviso.

Comunicazione, Grafici/editoriali (aziende artigiane)

Durata preavviso

Aggiornata al gennaio 2020

Impiegati – con meno di 5 anni di anzianità:

1°A, 1°B livello – 2 mesi e 15 giorni

2°, 3° livello – 1 mese e 15 giorni

4°, 5° bis, 5°, 6° livello – 1 mese

Impiegati – con più di 5 anni di anzianità e meno di 10:

1°A, 1°B livello – 3 mesi e 15 giorni

2°, 3° livello – 2 mesi

4°, 5° bis, 5°, 6° livello – 1 mese e 15 giorni

Impiegati – che hanno superato i 10 anni di anzianità:

1° A, 1° B livello – 4 mesi e 15 giorni

2°, 3° livello – 2 mesi e 15 giorni

4°, 5° bis, 5°, 6° livello – 2 mesi

Operai:

2° livello – 50 giorni lavorativi

3° livello – 40 giorni lavorativi

4° livello – 30 giorni lavorativi

5° bis livello – 25 giorni lavorativi

5°, 6° livello – 20 giorni lavorativi

Dimissioni – Permessi – Indennità

Aggiornata al gennaio 2020

Termini di disdetta (impiegati): decorrono dal 1° al 15° giorno di ciascun mese.

Forma delle dimissioni (impiegati e operai): per iscritto, decorrono dal giorno del ricevimento da parte dell’azienda.

Indennità sostitutiva (impiegati e operai): spetta in caso di sospensione dal rapporto.

Facoltà di interruzione preavviso (impiegati): è in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma art.71 (CCNL) di troncare il rapporto, sia all’inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Permessi durante il preavviso (impiegati): spettano permessi la cui durata e quantità è stabilita dall’impresa alla luce delle esigenze aziendali.

Termini di disdetta (operai): deve essere data l’ultimo giorno della settimana lavorativa ed avere decorrenza dal primo giorno della successiva. In caso di dimissioni senza preavviso l’azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all’operaio l’equivalente del preavviso da questi non dato.

L’Azienda può anche esonerare l’operaio dalla prestazione del lavoro corrispondendo la retribuzione delle ore lavorative mancanti al compimento del preavviso,l’operaio che ha ricevuto il preavviso può interrompere il rapporto prima della scadenza del preavviso stesso,con la sola retribuzione relativa al periodo lavorato.

La retribuzione corrisposta in caso di preavviso lavorato o a titolo di indennità sostitutiva del preavviso viene computata nella retribuzione annua ai fini del trattamento di fine rapporto.