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Dimissioni – CCNL Agenzie di lavoro

Agenzie somministrazione lavoro temporaneo

Durata preavviso

Aggiornata al gennaio 2020

Fino a 5 anni compiuti di anzianità:

Gruppo A – 60 giorni di calendario

Gruppo B – 30 giorni di calendario

Gruppo C – 20 giorni di calendario

Oltre 5 anni e fino a 10 anni di anzianità:

Gruppo A – 90 giorni di calendario

Gruppo B – 45 giorni di calendario

Gruppo C – 30 giorni di calendario

Oltre 10 anni compiuti di anzianità:

Gruppo A – 120 giorni di calendario

Gruppo B – 60 giorni di calendario

Gruppo C – 45 giorni di calendario

Dimissioni – Permessi – Indennità

Aggiornata al gennaio 2020

Termini di disdetta: decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

Forma delle dimissioni: per iscritto, decorrono dal giorno del ricevimento da parte dell’azienda.

Indennità sostitutiva: è corrisposta una indennità equivalente ad un importo giornaliero, ottenuto dividendo la somma delle retribuzioni e dell’indennità di disponibilità degli ultimi 12 mesi per 365 giorni. E moltiplicando il risultato per i giorni di preavviso spettanti.

Lavoratori a tempo determinato: In caso di risoluzione anticipata del rapporto da parte del lavoratore rispetto alla data di scadenza prevista nel contratto iniziale o nelle successive proroghe, è stabilita una penalità di risoluzione calcolata in 1 giorno ogni 15 di missione residua non ancora effettuata, per un massimo di 7 giorni per il gruppo C, di 10 giorni per il gruppo B e 20 giorni per il gruppo A. Tale disposizione non si applica alle risoluzioni che si verificano nei primi 15 giorni del rapporto di lavoro. In caso di comunicazione preventiva del recesso anticipato, in misura pari al numero di giornate di penale imputabili, la stessa non viene applicata.