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LICENZIAMENTI PER MOTIVI ECONOMICI – Per la tutela dell’Art.18 non serve che l’insussistenza del fatto sia ‘manifesta’

La Corte Costituzionale con la sentenza 125 del 19 maggio 2022 ha giudicato incostituzionale la parola ‘manifesta’ che precede l’espressione ‘insussistenza del fatto’ nell’Articolo 18 L.300/70.

La Corte ha affermato che il requisito della manifesta insussistenza dei motivi posti alla base del licenziamento è, anzitutto, indeterminato e si presta ad incertezze applicative con conseguenti disparità di trattamento; la sussistenza dei fatti è nozione difficile da graduare ed, in un quadro probatorio articolato in materia di licenziamenti per motivi economici, il Giudice è chiamato ad esprimersi, operazione già complessa, sulla sussistenza o meno dei fatti senza che ci debba essere un’irragionevole complicazione sul fronte processuale.