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Procedura telematica anche per le dimissioni rassegnate in periodo di prova




Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, dell’11 settembre 2025 n° 24991, ha chiarito che, anche le dimissioni rassegnate in periodo di prova devono essere presentate esclusivamente tramite procedura telematica, secondo le stesse modalità previste per le dimissioni ordinarie, contraddicendo così la Circolare del Ministero del Lavoro n°12 del 2016 che aveva escluso dalla procedura telematica le dimissioni durante il periodo di prova.

La stessa Corte ha precisato che, l’art. 26 del D. Lgs. n. 151/2015, non esclude espressamente le dimissioni in periodo di prova dalla procedura telematica e quindi l’esclusione operata dalla Circolare Ministeriale rappresenta una deroga non prevista dalla norma. La ratio della norma del 2015 aveva lo scopo da una parte di evitare le cosiddette dimissioni in bianco, introducendo, con la procedura telematica, una data certa, dall’altra di permettere al lavoratore un eventuale ripensamento, con la possibilità della revoca delle stesse entro 7 giorni.

Possiamo ritenere che, sui principi statuiti dalla Suprema Corte, le dimissioni cartacee potrebbero essere ritenute inefficaci dal datore di lavoro, in assenza di una procedura telematica.

Quindi, per garantire il lavoratore che volesse dimettersi, anche durante il periodo di prova, dell’effettiva volontà dello stesso e dare quindi allo stesso la possibilità di un eventuale revoca, è necessario che proceda tramite procedura telematica. Eventualmente, il modulo di recesso telematico stesso, potrebbe essere successivamente inviato in formato cartaceo al datore di lavoro dichiarando che il recesso è avvenuto durante il periodo di prova.