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Lavoratore reintegrato dopo il licenziamento per una lieve negligenza che, in base al contratto, doveva essere sanzionata senza perdita del posto di lavoro.

Sentenza della Corte Suprema di Cassazione 11665 dell’ 11 aprile 2022

Nel caso in cui sia definito dalle Norme collettive un perimetro entro cui il licenziamento disciplinare è espressamente escluso dal potere sanzionatorio datoriale, l’accertamento del Giudice oltre alla illegittimità del provvedimento porta anche alla reitegra del Lavoratore in oggetto.

Questa tutela forte, la reintegra disposta dal Giudice, parte dal presupposto che il licenziamento sia stato adottato in spregio agli accordi raggiunti dalle parti in sede di contrattazione che ha espressamente escluso il licenziamento per i comportamenti di cui è stato incolpato il Lavoratore. La mancata descrizione da parte dei Contratti collettivi delle condotte sanzionabili impone sia il Giudice ad accertarla dal punto di vista fattuale; per cui se il Giudice accerta che i fatti sono di minore gravità ed il datore ha invece comminato il licenziamento, quest’ultimo deve essere in grado di dimostrare che il fatto non rientra nelle ipotesi lievi.