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SENTENZA RIVOLUZIONARIA: Il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti i rapporti di lavoro privati

La Sentenza della Corte Suprema n° 26246 del 06/09/22 cambia tutto:

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mancando di adeguate tutele in caso di licenziamento dopo le modifiche intervenute all’Art.18, manca di stabilità. Ne consegue che, per tutti quei Diritti che non siano prescritti all’entrata in vigore della riforma Fornero all’Art. 18 (Legge 92/2012), il termine di prescizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro