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Per dichiarare il Mobbing non basta una serie di atti persecutori

Ordinanza della Corte di Cassazione 21865/22 pubblicata il 11/07/22: Il Lavoratore deve provare che le condotte illegittime e vessatorie siano frutto di un disegno persecutorio unificante

La vicenda processuale riguarda il caso di un Dipendente che sostiene di essere stato professionalmente dequalificato e di aver subito condotte mobbizzanti. Respinti i ricorsi di primo grado e di appello (Corte di Appello di Brescia), si è presentato ricorso alla Suprema Corte. Tra i motivi del mancato accoglimento, richiamata la consolidata giurisprudenza della Corte stessa, si legge: “Ai fini della configurabilità di una ipotesi di mobbing, non è condizione sufficiente l’accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il Lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione” (Cass.n° 10992/2020) ed anche: “E’ configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l’elemento obiettivo, integrato da una pluralità di comportamenti del datore di lavoro, e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio del datore medesimo” (Cass. n° 12437/2018)