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E’ nulla la conciliazione se non svolta in sede protetta intesa come come luogo fisico

Cassazione – sentenza 10065 del 15/04/2024

Nel caso in oggetto, la rinuncia del lavoratore ai sensi degli Artt. 410 e 411 c.p.c. e 2113 4° Comma c.c., è avvenuta presso i locali della Società; nel sistema normativo sopra descritto la protezione del Lavoratore è legata anche al luogo fisico in cui la conciliazione avviene; i luoghi selezionati dal Legislatore hanno carattere tassativo (presso la Commissione di conciliazione o la Sede sindacale) e non ammettono equipollenti, anche in ragione della finalità di assicurare al Lavoratore un ambiente neutro, estraneo al dominio ed all’influenza della controparte datoriale.