Skip to main content

Nuove disposizioni in materia di lavoro accessorio e voucher

Recentemente il Ministero del Lavoro ha emanato due circolari relative all’applicazione delle novità in materia di lavoro accessorio contenute nella legge n.92/2012 (riforma del lavoro).
in sintesi:
il campo di applicazione viene esteso a tutti i settori, ma con limite di 5000 euro annui per la totalità dei committenti, e di 2000 euro per ciascun committente, se è imprenditore;
i compensi concorrono al reddito necessario per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno;
i voucher diventano orari, numerati progressivamente e datati, con valore nominale stabilito con decreto dopo confronto con le parti sociali;
viene prorogata al 2013 la possibilità, per i percettori di ammortizzatori sociali, di svolgere lavoro accessorio entro 3000 euro di corrispettivo, con possibilità di cumulo dei redditi;
vengono dettati limiti specifici per il settore agricolo.

La circolare n. 4 del 18 gennaio 2013 interviene sul campo di applicazione,
ribadendo che il limite di € 5.000 va riferito al compenso massimo che il lavoratore accessorio può percepire, nel corso dell’anno solare, indipendentemente dal numero dei committenti. Fermo restando tale limite, la legge stabilisce che nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun committente per compensi non superiori a 2.000 euro. Su questo punto la circolare torna a chiarire che l’espressione “imprenditore commerciale” vuole intendere qualsiasi soggetto imprenditore, senza che l’aggettivo “commerciale” possa in qualche modo circoscrivere l’attività di impresa.
Per quanto riguarda il settore agricolo, vengono ribaditi i limiti specifici dettati dalla legge:
attività stagionali effettuate da pensionati e studenti con meno di 25 anni
attività a favore di soggetti con fatturato inferiore a 7000 euro
divieto per gli iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
In ragione della specialità del settore agricolo, la circolare ritiene che non trovi applicazione l’ulteriore limite di € 2.000 per le prestazioni rese nei confronti degli imprenditori e professionisti.