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CORTE COSTITUZIONALE; IL LIMITE DI SEI MENSILITA’ SPETTANTE IN CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO PUO’ ESSERE SUPERATO ANCHE IN IMPRESE PICCOLE E PER GLI ASSUNTI ANTE MARZO 2015

COMUNICATO DEL 22 OTTOBRE 2026 – Sentenza n° 174

La Corte ha considerato fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Livorno; per i licenziamenti privi di giusta causa o giustificato motivo, nelle aziende con meno di 15 dipendenti, di lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, la tutela prevista era al massimo di 6 mensilità. La Corte ha ritenuto incostituzionale tale limite dopo che aveva già dichiarato l’incostituzionalità del limite di sei mensilità per i lavoratori assunti successivamente al 7 marzo 2015. L’eliminazione di tale vincolo, chirisce la Corte, permetterà l’ampliamento in favore di tutti i “vecchi assunti” nelle imprese di minori dimensioni, della forbice entro la quale potrà spaziare la discrezionalità del Giudice pur sempre nel rispetto dei criteri dettati dalla Legge 604/66, quali ad esempio, il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell’impresa, l’nzianità di servizio, il comportamento delle parti.