Skip to main content

Appalti ed Equità

a cura di Tommaso Di Buono

Il 4 aprile è stata definitivamente approvata alla Camera (ma ad oggi non ancora pubblicata in gazzetta) la legge che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Quindi mentre noi comuni mortali ce ne stiamo a festeggiare la Pasqua e magari ci lambicchiamo il cervello sull’art. 18 questo governo di simpatici tecnici dalla lacrima facile toglie pezzi di tutela ai lavoratori come fosse niente.

Di fatto è stata svuotata di contenuti la tutela di cui all’art. 29 della legge Biagi, strumento finora indispensabile per acciuffare per i capelli situazioni già compromesse e comunque difficili. Temo che questa modifica dell’art. 29 farà forse più danni che non la riforma dell’art. 18 ma se ne parla infinitamente meno perché da ora toccherà fare la “preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore” prima di potersi rivolgere al committente e i soldi che il lavoratore poteva recuperare dall’appaltante se ne andranno così in inutili spese per arrivare a dimostrare la preventiva escussione: una specie di moltiplicazione per 1000 delle grane che aggraverà enormemente la posizione dei “lavoratori deboli” (e anche degli avvocati sindacali e degli uffici vertenze).

Questo sì che è un regalo grosso alle imprese e per di più del tutto immotivato (ci avevano detto che la solidarietà doveva anche servire a eliminare dal mercato le aziende truffaldine). Forse questi tecnici sono meno tecnici di quanto pensassimo.

Lo schema da ora sarà il seguente:
• il committente può, una volta convenuto in giudizio, invocare il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore
• l’eccezione può essere sollevata anche se l’appaltatore non sia costituito in giudizio, dovendo tuttavia il committente indicare i beni del patrimonio del coobbligato sul quale il lavoratore potrebbe soddisfarsi;
• una volta che il giudice ha accertato la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati si potrà intentare l’azione esecutiva nei confronti del committente solo dopo aver infruttuosamente escusso il patrimonio dell’appaltatore;

• Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

Allego l’art. 21 del decreto che va a modificare la normativa preesistente.


Tommaso Di Buono Ufficio Vertenze CISL Milano



Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
convertito in legge con modifiche il 4 aprile 2012

Articolo 21
(Responsabilità solidale negli appalti)

1. L’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e` sostituito dal seguente:

2. «In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e’ obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore. L’eccezione può essere sollevata anche se l’appaltatore non e` stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell’appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».