
L’INPS, con Mess. 3 agosto 2026 n. 2540, comunica che il verificarsi di atti persecutori o di forme di violenza di genere nei confronti della lavoratrice e del lavoratore – anche se provenienti da soggetti terzi, estranei all’ambiente professionale – può, in linea di principio, integrare una situazione di oggettiva impossibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro, ai fini dell’accesso alla NASpI.
Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento
La legge, nel disciplinare i requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI, prevede il riconoscimento della tutela in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, comprendendo espressamente le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) tra le ipotesi di cessazione involontaria.
Secondo la Corte costituzionale (C.Cost. 24 giugno 2002 n. 269) in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata, anche i comportamenti di terzi possono essere rilevanti al fine di configurare una giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro, con conseguente esigenza di valutare la sussistenza dei presupposti per il diritto al riconoscimento dell’indennità NASpI.
La nozione di giusta causa di recesso ai fini NASpI
La giurisprudenza è orientata a ritenere che la nozione di giusta causa sia da ricollegare o a un gravissimo inadempimento o a un’altra causa oggettivamente idonea a ledere il vincolo fiduciario tra il datore di lavoro e il lavoratore, così grave da impedire anche la provvisoria prosecuzione del rapporto di lavoro.
Considerato che il ricorrere della giusta causa delle dimissioni deve essere valutato dal giudice, le fattispecie a oggi riconducibili all’ipotesi di giusta causa di recesso e che consentono l’accesso alla prestazione NASpI sono state in parte enunciate dalla giurisprudenza di legittimità e, solo in specifiche ipotesi, individuate da disposizioni di legge.
Il nuovo intervento dell’INPS e il parere del Ministero del Lavoro
L’INPS si è trovato a dovere valutare, ai fini dell’accesso alla prestazione NASpI, ipotesi di dimissioni rassegnate da lavoratrici che, vittime di atti persecutori, si sono viste costrette a rassegnare le dimissioni dall’attività lavorativa al fine di tutelare e salvaguardare il bene supremo della vita.
Alla luce della centralità del fenomeno ampiamente diffuso delle donne vittime di violenza, l’Istituto ha chiesto al Ministero del Lavoro se le dimissioni in detti casi possano essere ricondotte a giusta causa, con conseguente diritto di accesso alla tutela della disoccupazione.
Il Ministero del Lavoro, nel parere formulato, ha rilevato che l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza si pone in linea con la ratio dell’art. 2119 c.c.; dunque, il verificarsi di atti persecutori o di forme di violenza di genere nei confronti della lavoratrice e del lavoratore – ancorché provenienti da soggetti estranei all’ambiente professionale – possa, in linea di principio, integrare quella situazione di oggettiva impossibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro che l’art. 2119 c.c. richiede e che può essere ritenuto presupposto necessario per l’accesso alla NASpI.
Tuttavia, ai fini del riconoscimento del diritto alla NASpI, occorrono chiare, oggettive e documentate situazioni fattuali che dimostrino che le condotte di violenza:
- incidano sul generale equilibrio psicofisico della vittima in maniera tale da rendere impossibile lo svolgimento dell’attività lavorativa, in linea con l’esigenza di tutela del diritto alla salute;
- siano strettamente correlate allo svolgimento dell’attività lavorativa, includendo in questo anche, ad esempio, persistenti atti persecutori e/o molestie subite nell’abituale percorso per recarsi a lavoro.
Dunque, posto che le condotte persecutorie impediscono alla lavoratrice e al lavoratore di svolgere l’attività lavorativa o recarsi sul luogo di lavoro in condizioni di sicurezza, la cessazione del rapporto non può essere considerata frutto di una libera determinazione, ma costituisce un recesso necessario per la salvaguardia dell’incolumità personale, idoneo pertanto a integrare la giusta causa delle dimissioni.
Fonte: Messaggio INPS 3 agosto 2026 n°2540
