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CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER L’ASSISTENZA A FAMILIARI CON DISABILITA’

LUGLIO 2026 – CHIARIMENTO DELLISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO: Rafforzate le tutele; il datore di lavoro non può imporre una programmazione.

Un importante chiarimento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro rafforza la tutela dei lavoratori che usufruiscono del congedo straordinario retribuito per assistere un familiare con disabilità grave.

Il principio è chiaro:

Il datore di lavoro può verificare esclusivamente la sussistenza dei requisiti di legge, ma non può subordinare la fruizione del congedo a una programmazione imposta o a calendari predeterminati. Il congedo straordinario previsto dall’art. 42 del D.Lgs. 151/2001 rappresenta infatti un diritto soggettivo del lavoratore, finalizzato a garantire un’assistenza effettiva e continuativa al familiare in situazione di gravità.

È comunque richiesto al lavoratore un comportamento improntato alla leale collaborazione, comunicando l’assenza con congruo anticipo quando possibile. Tuttavia, nelle situazioni imprevedibili o urgenti, la comunicazione può essere effettuata anche contestualmente all’assenza. L’INL richiama inoltre i principi già applicati ai permessi ex Legge 104/1992, precisando che eventuali esigenze organizzative dell’impresa non possono comprimere un diritto assistenziale, la cui natura è strettamente legata a bisogni variabili e non programmabili. L’adozione di procedure aziendali che limitino o ostacolino illegittimamente la fruizione del congedo può comportare sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, incidere anche sul rilascio della certificazione della parità di genere.

Per le aziende è quindi fondamentale predisporre procedure organizzative che garantiscano il corretto equilibrio tra esigenze produttive e pieno rispetto dei diritti riconosciuti dalla legge.