Con l’ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026, la Corte di Cassazione interviene su un tema che negli ultimi anni aveva registrato aperture significative in giurisprudenza e nella prassi applicativa: il diritto alla NASpI in caso di dimissioni per giusta causa rassegnate a seguito di trasferimento del lavoratore in una sede molto distante dalla residenza.
La Cassazione accoglie il ricorso dell’INPS e cassa la sentenza di Appello, assumendo una posizione netta; è escluso che la mera oggettiva gravosità del trasferimento possa, da sola, fondare il diritto alla prestazione: il giudice di merito avrebbe dovuto accertare “l’insussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive del trasferimento“, circostanza “idonea a configurare l’inadempimento del datore di lavoro e la violazione degli obblighi contrattuali“, elementi richiesti per integrare la giusta causa che avrebbe attribuito al lavoratore il diritto all’accesso alla NASpI.
