ll Senato ha approvato lo scorso 8 luglio 2025, in via definitiva, il disegno di legge riguardante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro ed i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”
Il provvedimento entro la fine del mese di luglio verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore nei primi giorni del mese di agosto 2025. L’obiettivo del Legislatore è quello di rafforzare il diritto delle persone affette da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, attraverso l’introduzione di nuovi strumenti di tutela.
Si stima che in Italia siano oltre cinque milioni le persone in età lavorativa affette da patologie irreversibili e che necessitano di cure continue o periodiche. Solo per fare alcuni esempi: Cancro, malattie cardiovascolari, diabete, depressione, disturbi muscolo-scheletrici. Il numero di queste persone è in costante crescita.
La Giurisprudenza più recente, partendo dall’orientamento della Corte di Giustizia Europea, si è espressa collocando le malattia croniche nell’ambito di applicazione della disciplina antidiscriminatoria, per quanto riguarda il periodo di comporto previsto dalla Contrattazione nazionale.
Il testo si compone di cinque articoli: gli aspetti centrali dell’intervento Legislativo sono contenuti nei primi due articoli, vediamoli nel dettaglio:
Articolo 1) Congedo non retribuito, della durata massima di ventiquattro mesi, fruibile in modo continuativo o frazionato, a beneficio dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche – anche rare – che comportino un’invalidità pari o superiore al 74%. Durante tale periodo il lavoratore conserva il posto, ma non ha diritto alla retribuzione né può svolgere attività lavorativa. Il congedo può essere attivato solo dopo l’esaurimento di tutti gli altri periodi di assenza giustificata spettanti a qualunque titolo e non incide sull’anzianità di servizio, salvo riscatto volontario ai fini previdenziali. Per i lavoratori autonomi continuativi è prevista, in analogia, la possibilità di sospendere l’attività fino a un massimo di 300 giorni all’anno. Al termine del congedo, ove la prestazione lo consenta, il lavoratore ha inoltre diritto di accedere con priorità al lavoro agile.
Articolo 2) Dieci ore annue di permessi retribuiti per i lavoratori affetti da gravi patologie, «in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro». I permessi sono utilizzabili per «visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti». Lo stesso diritto è riconosciuto anche ai lavoratori con figli minorenni affetti dalle medesime condizioni. Nel settore privato, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e recuperata per conguaglio; nel pubblico, sono previste misure specifiche per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, con apposita copertura finanziaria. Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026.
Tra gli aspetti positivi dell’intervento di legge:
– L’introduzione del congedo previsto dall’articolo 1: una misura innovativa, che riconosce esplicitamente la specificità delle malattie croniche e la necessità di un tempo più lungo per gestirle.
– Positiva è anche l’estensione ai lavoratori autonomi.
– Inoltre, le dieci ore annue di permessi retribuiti aggiuntivi previste dall’articolo 2, rappresentano un segnale concreto nella direzione del riconoscimento delle esigenze terapeutiche continuative.
Tra le criticità dell’intervento di legge:
– La soglia di invalidità fissata al 74% è troppo elevata rischiando di escludere i lavoratori con cronicità non gravissime ma comunque invalidanti.
– Problematico, inoltre, il divieto assoluto di svolgere attività lavorativa durante il congedo, dal momento che l’esercizio di un’attività lavorativa non è di per sé incompatibile con la malattia, se non compromette la salute del lavoratore
– Poco chiaro il rapporto con la contrattazione collettiva. Se da un lato si afferma che sono fatte salve le previsioni più favorevoli, dall’altro si stabilisce che il congedo decorre solo «dall’esaurimento di tutti gli strumenti di assenza a qualunque titolo». Ne deriva un’ambiguità per la quale non è chiaro a quali disposizioni collettive di miglior favore faccia riferimento il legislatore.
– la previsione rispetto alla priorità nell’accesso al lavoro agile solo dopo aver esaurito ogni altra forma di sospensione (comporto, aspettativa contrattuale, congedo di legge). Si tratta di una tempistica paradossale, se si considera che questi periodi, sommati tra loro, possono determinare un’assenza continuativa dal lavoro di diversi anni; un controsenso, se si pensa che il lavoro agile è finalizzato proprio a favorire la permanenza e il ritorno al lavoro di lavoratori con fragilità.
In definitiva, si tratta di un intervento parziale, non certo di una riforma organica dello status giuridico dei lavoratori con malattia cronica. Una disciplina ancora ancorata a una logica dicotomica, che vede il lavoratore o pienamente idoneo (e dunque presente) oppure completamente inidoneo (e dunque assente), senza considerare le circostanze ampie in cui la persona potrebbe continuare a lavorare, adattando mansioni, orari, e con carichi di lavoro calibrati. Per le persone affette da malattia cronica, il lavoro rappresenta, oltre che una fonte di reddito, anche uno spazio di partecipazione sociale, svolgendo inoltre un ruolo positivo nei percorsi di recupero delle condizioni di salute.