Lo stabilisce con Sentenza 111 del 18 luglio 2025 la Coste Costituzionale
La Corte Costituzionale, con la Sentenza 111 depositata in data 18 luglio 2025, ha ritenuto costituzionalmente illegittimo il primo Comma dell’Art. 6 della Legge 604/1966 dove stabilisce il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione del licenziamento per l’impugnativa, anche in via stragiudiziale, del provvedimento stesso, qualora il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere e di volere al momento della ricezione del recesso.
Nel caso sottoposto al giudizio della Consulta, una lavoratrice, alla quale era stato intimato il licenziamento disciplinare, si trovava, al momento della ricezione del licenziamento stesso, in uno stato depressivo talmente grave da essere sottoposta ad un trattamento sanitario obbligatorio; elle aveva impugnato il licenziamento solo dopo aver recuperato le sue facoltà intellettive e di volontà.
Per evitare l’aleatorietà dei termini, la Corte non ha voluto l’inserimento nella Norma di una clausola che differisca il termine per l’impugnazione al momento del riacquisto, da parte della Lavoratrice, della piena capacità di intendere e di volere; rimane di conseguenza fermo lo sbarramento finale costituito dal temine massimo complessivo per l’impugnazione giudiziale, pari a duecentoquaranta giorni, dato dalla somma del termine per la contestazione stragiudiziale (60 giorni) e del successivo termine per il deposito del ricorso (180 giorni)